Ecco cosa prevede l'OTTIMA legge italiana a riguardo della prostituzione minorile.
Innanzitutto, ecco che chi offre incontri con un/a minorenne commette un REATO GRAVISSIMO.
Ora vediamo 2 punti fondamentali:
1) il/la minore non può mai fornire il proprio consenso, non è assolutamente contemplato che un minore possa prostituirsi, perchè considerato fino al compimento dei 18 anni immaturo, vulnerabile come un qualsiasi minore, anche se ha 17 anni e 11 mesi.
2) chi si rapporta e intrattiene rapporti a vario modo con uno/a 'escort', sia gli sfruttatori che i clienti, sono tenuti a conoscerne l'età, infatti il non accertarsene espone a responsabilità penale.
La Legge non ammette ignoranza, anche se stiamo pur sempre parlando di gente che ignora allegramente non solo la Legge, ma tante altre cose, tipo rispetto, decenza, buon senso, dignità...
Quindi, anche se nel caso dei calciatori famosi, le ragazzine era consenzienti (e non costrette con uso di violenze, minacce, droghe, ecc.), ecco che per la Legge italiana non possono essere considerate consenzienti perché dietro c'è un giro di denaro e sfruttamento.
Non si sta parlandodunque di un ragazzo da poco maggiorenne che conosce una ragazza minorenne con questi 2 che si frequentano e si innamorano o semplicemente si fanno una storia alla veloce.
Pensate che per la Legge italiana addirittura già a 14 anni si possono avere rapporti sessuali coi maggiorenni se non c'è prostituzione, violenza, ecc., quindi chi menziona l'età di un calciatore ("All'epoca aveva appena 20 anni e lei 17, anche io a 20 anni uscivo con una di 17"... non c'entra niente!).
Ora veniamo alle pene detentive e alle sanzioni:
1) chi recluta e sfrutta minorenni, rischia da 6 a 12 anni di reclusione e una multa da 15.000 a 150.000. Se i 2 soci della società dell'hinterland milanese sfruttavano più ragazze minorenni, ecco che il rischio che prendano la pena massima è elevato;
2) chi paga per avere rapporti sessuali con minori, rischia da 1 a 6 anni di reclusione e una multa di non so quanti euro.
Precisazioni:
1) anche in assenza di rapporti sessuali, lo sfruttatore commette un reato penale;
2) il cliente viene punito, ma non so con quanti anni di reclusione e con quale multa, anche nel caso non avvengano atti sessuali, basta che ci sia la promessa di denaro (tentativo di prostituzione minorile).
Nel caso in questione, il denaro è uscito dalla tasche di diversi calciatori per finire in quelle degli 'organizzatori delle serate' che reclutavano anche ragazze minorenni, e non certo per giocare a scacchi.
Non c'è solo l'art. 600-bis, ma anche l'art. 609 del codice penale che punisce proprio chi adesca e spinge il minore ad andare in un luogo appartato, indipendentemente dal fatto che l'incontro sia poi culminato in un atto sessuale (con questo termine si intendono anche solo i toccamenti e i palpeggiamenti).
IL LEGISLATORE NON PUNISCE SOLTANTO L'ATTO, MA IL PERICOLO A CUI IL MINORE VIENE ESPOSTO.
Le pesanti condanne avvengono anche in assenza di rapporti sessuali!
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